A chi è rivolto
Ai coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni.
Descrizione
I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, oppure rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni. Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.
I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:
- figli minori
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio. I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.
Per lo Scioglimento dell'unione civile. Prima di procedere con la procedura di divorzio, le parti dovranno manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile. L’accordo per la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. Soltanto dopo aver manifestato la volontà allo scioglimento dell'unione civile, si potrà procedere a richiedere il divorzio.
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Come fare
E' necessario compilare il modulo per la richiesta di separazione o divorzio oppure il modulo per la manifestazione di volontà allo scioglimento dell'unione.
Cosa serve
E' necessario compilare il modulo per la richiesta di separazione o divorzio oppure il modulo per la manifestazione di volontà allo scioglimento dell'unione.
Cosa si ottiene
Lo scioglimento del matrimonio-unione civile o la modifica delle condizioni.
Tempi e scadenze
Una volta elaborata la richiesta, l'Ufficiale dello Stato Civile, insieme alle parti, fissa due date, una per la firma dell'accordo e l'atra per la firma della conferma dell'accordo di separazione/divorzio/modifica condizioni. Dalla prima data devono passare almeno 30 giorni per la firma della conferma dell'accordo.
Quanto costa
Diritto fisso pari a 16 €
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
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